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ACCESSO CIVICO
Con il Decreto legislativo recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione Pubblicita’ e Trasparenza correttivo della legge 190/2012 e del Dlgs 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in Materia di Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia).
Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque può accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l´obbligo dell´amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l´obbligo di pubblicazione e che l´amministrazione deve quindi fornire al richiedente.
PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA, E' NECESSARIO UTILIZZARE LA MODULISTICA MESSA A DISPOSIZIONE NELLA PRESENTE SEZIONE.
E´ possibile presentare l’istanza attraverso una delle seguenti modalità:
Per raccomandata da spedire al seguente indirizzo:
Per via telematica (specificando nell’ oggetto "Richiesta di Accesso Civico"), al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Documentazione da allegare:
Documento d´identità in corso di validità del richiedente;
Procedura
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e´ gratuito.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell´istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Nel caso in cui nell’ istanza vengono individuati soggetti contro interessati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, della legge, bisogna dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Nei casi di diniego totale o parziale dell´accesso o di mancata risposta il richiedente puo´ presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
L´accesso civico di cui all´articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
la sicurezza pubblica e l´ordine pubblico;
la sicurezza nazionale;
la difesa e le questioni militari;
le relazioni internazionali;
la politica e la stabilita´ finanziaria ed economica dello Stato;
la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
il regolare svolgimento di attivita´ ispettive.
L´accesso di cui all´articolo S, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
la libertà e la segretezza della corrispondenza;
gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d´autore e i segreti commerciali.
Documenti allegati:
richiesta accesso civico documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
Pubblicato il 22/12/2016(40 KB)
Richiesta accesso civico per atti non oggetto di pubblicazione obbligatoria
Pubblicato il 22/12/2016(39,5 KB)
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